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Mantenimento coniuge

In materia di mantenimento, la Cassazione nel 2017 ha superato l’orientamento che collegava la misura dell’assegno in favore del coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimoniale. La rivoluzionaria sentenza in materia di assegno di mantenimento all’ex moglie (o, anche se più raramente, al marito), ha cambiato le regole sul mantenimento, superando un orientamento che ormai teneva da diverse decine di anni. L’assegno in favore del coniuge più debole, da oggi, non sarà più determinato in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, ma in base «all’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.

In altri termini, l’assegno – che riveste sempre natura assistenziale – non dovrà essere quantificato in modo tale da garantire al coniuge più debole il medesimo tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Conterà quindi il reddito che quest’ultimo già ha o che è in grado di procurarsi sulla base della propria età, capacità di lavorare e formazione. In conclusione non basta dimostrare la propria debolezza economica per ottenere l’assegno di mantenimento, ma anche di non essere in grado di mantenersi trovando un nuovo lavoro o per avere un’età avanzata ed essersi sempre dedicati alla famiglia.

Il nuovo parametro per calcolare l’assegno di mantenimento viene individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non ha più diritto, da oggi in poi, ad ottenere l’assegno di mantenimento.

È del resto il principio di autoresponsabilità economica a governare l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento. Il semplice stato di disoccupazione, quindi, non rileva più per ottenere il mantenimento se risulta che il richiedente è comunque rimasto inerte e non ha fatto nulla per procurarsi un’occupazione. Ebbene, tale principio di autoresponsabilità vale anche per il divorzio in quanto è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze economiche.

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